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 20-Maggio-25

Applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi per le aree boscate e di interfaccia urbano rurale per l'anno 2025

Applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi per le aree boscate e di interfaccia urbano rurale per l\'anno 2025

Vista la previsione di periodo ad Alto rischio incendi boschivi di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, con possibilità di estensione sulla base di specifici provvedimenti regionali e constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbanorurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità, con Ordinanza sindacale n. 23 del 19/05/2025 sono state disposte le misure per l'anno 2025 di prevenzione del rischio incendi boschivi per le aree boscate e di interfaccia urbano rurale:

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali, confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e strutture viarie, individuate come boschi (classificati come -assimilato “Boschi di Conifere mediterranee e Macchia” - ed assimilato “Boschi di Latifoglie e Conifere Montane”) nella tavola T2.05b “aree di interfaccia urbano rurale - tipologia vegetazione fascia perimetrale” del Piano Comunale di Protezione Civile, allegata e parte integrante della presente ordinanza (Allegato A) , ed in ogni caso le aree per le quali vi sia il rischio di propagazione di incendi di interfaccia, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà per un ampiezza compresa tra 25 e 50 metri, in ogni caso gli interventi minimi di lavorazione andante o sfalciatura della vegetazione erbacea, ripulitura dalla vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non vi sia continuità verticale di combustibile, e ove possibile e consentito dalle norme forestali, altri interventi mirati a ridurre la continuità orizzontale del combustibile ed al mantenimento degli spazi aperti esistenti; inoltre nei boschi misti conifere-latifoglie va attuato qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle latifoglie.

3) Attività turistiche e ricettive / abitazioni

I proprietari, i gestori ed i conduttori, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché abitazioni private, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, in una fascia di 30m dalla struttura antropica, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

4) Aree verdi e giardini all’interno del centro abitato

I proprietari, i gestori ed i conduttori a qualunque titolo di ogni terreno, chiostra, giardino, cortile all’interno del centro abitato devono tenere gli stessi in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di assicurare il mantenimento e la pulizia delle stesse aree, tale da non arrecare maggior rischio di innesco e prevenire incendi.

5) Terreni agricoli e colture arboree, scarpate autostradali e/o ferroviarie”

I proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono (ovvero soggette a incuria e negligenza per mancanza di cure colturali di ordinaria manutenzione a carico della vegetazione presente), hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

  • lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
  • mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
  • eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta

Per qualsiasi altra informazione si consiglia di visionare l'ordinanza allegata

 

 

 
 
 

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