Vista la previsione di periodo ad Alto rischio incendi boschivi di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, con possibilità di estensione sulla base di specifici provvedimenti regionali e constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbanorurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità, con Ordinanza sindacale n. 23 del 19/05/2025 sono state disposte le misure per l'anno 2025 di prevenzione del rischio incendi boschivi per le aree boscate e di interfaccia urbano rurale:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali, confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e strutture viarie, individuate come boschi (classificati come -assimilato “Boschi di Conifere mediterranee e Macchia” - ed assimilato “Boschi di Latifoglie e Conifere Montane”) nella tavola T2.05b “aree di interfaccia urbano rurale - tipologia vegetazione fascia perimetrale” del Piano Comunale di Protezione Civile, allegata e parte integrante della presente ordinanza (Allegato A) , ed in ogni caso le aree per le quali vi sia il rischio di propagazione di incendi di interfaccia, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà per un ampiezza compresa tra 25 e 50 metri, in ogni caso gli interventi minimi di lavorazione andante o sfalciatura della vegetazione erbacea, ripulitura dalla vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non vi sia continuità verticale di combustibile, e ove possibile e consentito dalle norme forestali, altri interventi mirati a ridurre la continuità orizzontale del combustibile ed al mantenimento degli spazi aperti esistenti; inoltre nei boschi misti conifere-latifoglie va attuato qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle latifoglie.
3) Attività turistiche e ricettive / abitazioni
I proprietari, i gestori ed i conduttori, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché abitazioni private, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, in una fascia di 30m dalla struttura antropica, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.
4) Aree verdi e giardini all’interno del centro abitato
I proprietari, i gestori ed i conduttori a qualunque titolo di ogni terreno, chiostra, giardino, cortile all’interno del centro abitato devono tenere gli stessi in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di assicurare il mantenimento e la pulizia delle stesse aree, tale da non arrecare maggior rischio di innesco e prevenire incendi.
5) Terreni agricoli e colture arboree, scarpate autostradali e/o ferroviarie”
I proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono (ovvero soggette a incuria e negligenza per mancanza di cure colturali di ordinaria manutenzione a carico della vegetazione presente), hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:
Per qualsiasi altra informazione si consiglia di visionare l'ordinanza allegata
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